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Roma, 1 marzo 2016
Circolare n. 42/2016
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI –
Differimento del regime sanzionatorio – Art. 8 del D.L. 30.12.2015, n.210 come
convertito dalla legge 25.2.2016, n. 21, su G.U. n. 47 del 26.2.2016.
In
sede di conversione del decreto Milleproroghe è
stata confermata all’1 gennaio 2017 la
data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti).
Per
quanto riguarda invece le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o
al mancato versamento dei contributi annuali, si rammenta che le stesse trovano
applicazione già dallo scorso aprile nonostante il sistema ad oggi non sia
ancora funzionante; la disposizione in esame ne ha quanto meno ridotto l’importo
del 50% fino all’1 gennaio 2017 e
comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del
sistema.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.1/2016
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 47 del 26.2.2016
LEGGE 25 febbraio 2016, n.
21
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, recante proroga
di termini previsti
da
disposizioni legislative.
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 coordinato con la
legge di conversione 25 febbraio 2016,
n. 21.
*****OMISSIS*****
Art. 8
Proroga di termini in
materia di competenza
del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. All'art.
11 del decreto-legge
31 agosto 2013,
n. 101,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le
parole: «Fino al 31 dicembre
2015» sono
sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31
dicembre 2016» ed e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fino al 31 dicembre
2016 e
comunque non oltre
il collaudo con
esito positivo della
piena
operativita'
del nuovo sistema di tracciabilita' individuato
a mezzo
di procedura ad evidenza
pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando
pubblicato il
26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art.
260-bis,
commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono
ridotte del 50 per
cento.» ;
b) al comma 9-bis, le
parole: «stabilito al 31 dicembre 2015»
e
le parole: «sino al
31 dicembre 2015»
sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre
2016» e
«sino al 31 dicembre 2016»;
b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo: «In ogni
caso, all'attuale concessionaria del
SISTRI e'
corrisposta, a
titolo di anticipazione delle somme da
versare per
l'indennizzo
dei costi di
produzione e salvo
conguaglio, da
effettuare a
seguito della procedura prevista dal periodo precedente,
la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 10
milioni di
euro per l'anno
2016. Al pagamento delle
somme a titolo
di
anticipazione
provvede,
entro il 31
marzo 2016, il
Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
nell'ambito
dei propri stanziamenti di
bilancio».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO