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Roma, 1 marzo 2016

 

Circolare n. 42/2016

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del regime sanzionatorio – Art. 8 del D.L. 30.12.2015, n.210 come convertito dalla legge 25.2.2016, n. 21, su G.U. n. 47 del 26.2.2016.

 

In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata confermata all’1 gennaio 2017 la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Per quanto riguarda invece le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali, si rammenta che le stesse trovano applicazione già dallo scorso aprile nonostante il sistema ad oggi non sia ancora funzionante; la disposizione in esame ne ha quanto meno ridotto l’importo del 50% fino all’1 gennaio 2017 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del sistema.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.1/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 47 del 26.2.2016

LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21 

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30

dicembre 2015,  n.  210,  recante  proroga  di  termini  previsti  da

disposizioni legislative.

 

Testo del  decreto-legge  30 dicembre 2015, n. 210  coordinato con la

legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21.

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 8

Proroga  di  termini  in  materia  di  competenza  del  Ministero    

  dell'ambiente e   della tutela del territorio e del mare

  1.  All'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al  31  dicembre  2015»  sono

sostituite dalle seguenti: «Fino  al  31  dicembre  2016»      ed  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre  2016  e

comunque non  oltre  il  collaudo  con  esito  positivo  della  piena

operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a  mezzo

di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando

pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di  cui  all'art.  260-bis,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

ridotte del 50 per cento.»   ;

    b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre  2015»  e

le  parole:   «sino   al   31   dicembre   2015»   sono   sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31  dicembre  2016»  e

«sino al 31 dicembre 2016»;

       b-bis) al comma  9-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «In ogni caso,  all'attuale  concessionaria  del  SISTRI  e'

corrisposta, a titolo di anticipazione delle  somme  da  versare  per

l'indennizzo  dei  costi  di  produzione  e  salvo   conguaglio,   da

effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,

la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  10  milioni  di

euro  per  l'anno  2016.  Al  pagamento  delle  somme  a  titolo   di

anticipazione  provvede,  entro  il  31  marzo  2016,  il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  nell'ambito

dei propri stanziamenti di bilancio».    

 

                          *****OMISSIS*****

FINE TESTO